Seleziona una pagina

I contratti di convivenza nella l. 76/2016

5 Dicembre 2023
Scritto da Linda Zullo

Per decenni, nonostante i numerosi cambiamenti che la famiglia ha affrontato con l’aumento dei divorzi, la crescita delle convivenze di fatto, la nascita di figli da coppie non sposate, l’emergere delle richieste di diritti alle coppie omosessuali, il Parlamento italiano è rimasto fermo.

I riflessi della giurisprudenza europea su quella nazionale si sono concretizzati in  molte sentenze che hanno dato rilevanza alle coppie conviventi definendole sempre di più delle formazioni sociali specifiche da tutelare. Del resto i diritti civili che spesso vengono considerati qualcosa di superficiale e sacrificabile, sono in realtà fortemente connessi a quelli sociali a quelli del lavoro e il passaggio dal diritto di famiglia al diritto delle famiglie è da considerarsi una importante tappa verso una più ampia visione dei diritti.

Questa prima tappa può dirsi in parte raggiunta dalla c.d. legge Cirinnà n.76 del 2016 che

 all’art.1, dal comma 36 in poi, riconosce una serie di diritti per i conviventi fino alla disciplina specifica dei contratti di convivenza dal comma 50 .

Ma chi sono i conviventi di fatto? Due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità ed adozione, matrimonio od unione civile.

Quindi gli elementi qualificanti il contratto di convivenza sono la sussistenza di un legame affettivo e la coabitazione ma accompagnata da un progetto di vita comune e da un rapporto affettivo e fisico.

Il contratto di convivenza è quell’accordo in forza del quale i conviventi intendono disciplinare gli aspetti e i rapporti patrimoniali riguardanti la propria unione anche e soprattutto spesso nella eventualità di una cessazione della stessa. Devono quindi essere indicati oltre i dati dei conviventi e la loro residenza, le modalità di contribuzione di ciascuno alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale casalingo, l’eventuale decisione di adottare il regime della comunione dei beni, le modalità di uso della casa adibita a residenza comune, la suddivisione delle spese per il mantenimento dei figli. I conviventi possono sempre modificare il contenuto del contratto, mentre con riferimento alla sua durata è evidente che coincide con quella della convivenza ma ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza : si pensi a tutti quegli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.  In questo caso il contenuto del contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali.

Il contratto deve avere ovviamente forma scritta, deve essere firmato dalle parti ed autenticato da un Avvocato o Notaio che attesta la conformità del contratto alle norme imperative ed all’ordine pubblico. Il contratto viene poi trasmesso dal legale via pec al comune di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla firma . L’ufficiale di anagrafe del comune di residenza dovrà inviare e far compilare la scheda di nucleo familiare insieme che attesterà la coabitazione con contestuale aggiornamento dello stato di famiglia.

Quali sono i diritti dei conviventi di fatto? In caso di malattia o ricovero i conviventi hanno reciproco diritto di visita e di accesso alle informazioni personali . Non hanno diritti successori però il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere nella casa coniugale per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i 5. Se ci sono figli minori o disabili questo periodo non può essere inferiore a 3 anni. Inoltre, se i conviventi erano in locazione, in caso di morte del conduttore l’altro gli succede nel contratto di locazione. In tema di alloggi di edilizia popolare c’è una piena equiparazione al matrimonio o unione civile.

Quanto allo scioglimento, esso si può verificare su accordo delle parti, per recesso unilaterale, matrimonio o unione civile, o per morte di uno dei due contraenti. Rispetto alle modalità, è previsto un nuovo contratto che estingue l’originario sempre con l’ausilio del professionista e la trasmissione al comune.

Avv. Linda Zullo, diritto di famiglia, Bologna