Seleziona una pagina

Strumenti per la tutela delle aziende: Il patto di non concorrenza

16 Febbraio 2024
Scritto da Giorgia Giovetti

Negli ambienti lavorativi, il talento e le competenze acquisite da dipendenti rappresentano un valore cruciale. Tuttavia, garantire la permanenza di tali risorse all’interno di un’azienda è spesso un compito difficile. Il patto di non concorrenza, regolamentato dall’art. 2125 del Codice Civile, si configura come uno strumento fondamentale per affrontare questa sfida.

L’art. 2105 del Codice Civile proibisce ai dipendenti di svolgere attività concorrenti durante il rapporto di lavoro. Tuttavia, una volta terminato tale rapporto (a meno che non sia stato sottoscritto un valido patto di non concorrenza), il dipendente ha la libertà di intraprendere altre attività, anche concorrenti con il precedente datore di lavoro.

Il patto di non concorrenza rappresenta un’estensione dell’obbligo di fedeltà durante il rapporto lavorativo. Esso mira a proteggere l’interesse aziendale evitando che un ex dipendente intraprenda attività concorrenti.

Secondo la legge italiana, affinché un patto di non concorrenza sia valido, deve rispettare alcuni requisiti:

  1. **Forma**: Deve essere redatto per iscritto e può essere incluso nel contratto di lavoro o in un accordo separato.
  2. **Oggetto**: Deve delineare chiaramente le attività vietate al dipendente, non limitandosi alle mansioni precedentemente svolte.
  3. **Durata**: La durata dell’obbligo non può superare i 5 anni per i dirigenti e i 3 anni per altre categorie di lavoratori.
  4. **Territorio**: Deve specificare la zona in cui vige l’obbligo di non concorrenza.
  5. **Corrispettivo**: Deve essere equo e proporzionato all’oggetto, al territorio e alla durata del patto.

Oltre ai requisiti di base, spesso vengono inserite nel patto di non concorrenza alcune clausole accessorie:

  1. **Penale**: Prevede che in caso di inadempimento, il dipendente paghi una somma al datore di lavoro.
  2. **Diritto di recesso**: Consente al datore di lavoro di interrompere unilateralmente il patto in una data stabilita.
  3. **Diritto di opzione**: Concede al datore di lavoro il diritto di decidere se attivare o meno il patto entro un termine prestabilito.

Mentre alcune clausole accessorie sono considerate valide, altre, come il diritto di recesso, sono state considerate nulle dalla giurisprudenza più recente.

Il patto di non concorrenza, pur rappresentando uno strumento vitale per le aziende, necessita di un equilibrio tra la protezione dell’azienda stessa e la tutela dei diritti e delle opportunità dei lavoratori. La sua validità e efficacia dipendono strettamente dal rispetto dei requisiti normativi e dalla congruità delle clausole incluse, bilanciando gli interessi delle parti coinvolte.

 

Avv. Giorgia Giovetti, foro di Modena