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La riabilitazione penale

29 Maggio 2023
Scritto da Paola Turello
  1. Inquadramento giuridico

La riabilitazione penale  reintegra il condannato nella capacità giuridica menomata dalla sentenza di condanna, attraverso l’estinzione delle pene accessorie ( es. interdizione dai pubblici uffici, art.28 c.p.; interdizione da una professione o da un’arte art.30 c.p.; incapacità di contrattare con la P.A.art.32 quater, c.p., decadenza dalla potestà dei genitori art.34 c.p., sospensione dall’esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche e dell’impresa art.35 bis c.p.) e degli effetti penali della condanna (per effetti penali della condanna s’intendono tutte le conseguenze afflitti diverse dalle pene accessorie che derivano dalla sentenza di condanna, vedi sent. Sez. Unite Casa. Pen.SS.UU 20/04/1994)

Le pene accessorie su cui opera la riabilitazione sono quelle che conseguono di diritto ed automaticamente alla sentenza di condanna e che si applicano indipendentemente dalla durata della pena principale, perché questa deve essere già eseguita o deve essere estinta.

 In breve la riabilitazione permette alla persona che abbia subito una condanna di ottenere la cancellazione del reato e la cancellazione dei carichi pendenti.

Consente in sintesi di “pulire” la fedina penale (annotazione sul Casellario Giudiziale) per chi avesse interesse a lavorare con la PA o fare un concorso in un Ente Pubblico, oppure a richiedere dei permessi, particolari, tipo  porto  di fucile ad uso sportivo, porto d’armi.

E’ disciplinata dagli artt. 178-179 c.p. e dall’art 683 c.p.p., oltre che da leggi speciali  ( art.24 RDL 20/07/1934 n.1404, riabilitazione speciale per i minori, art.72 e 412 c.p.m. riabilitazione militare, art.70 D.Lgs 150/2011 riabilitazione per misure di prevenzione).

L’istanza di riabilitazione però può essere proposta anche senza l’assistenza di un difensore ma la presenza di un avvocato è necessaria all’udienza che verrà fissata avanti il Tribunale di sorveglianza.

  1. Requisiti necessari per chiedere la riabilitazione penale.
  • Devono essere trascorsi almeno 3 anni dal giorno dell’esecuzione della pena o la condanna penale con sentenza sia passata in giudicato oppure si tratti di decreto di condanna non opposto.
  • Il condannato deve aver dimostrato buona condotta successivamente alla data in cui ha commesso il reato
  • Il condannato deve avere instaurato e mantenuto uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di buon comportamento nel rispetto o della convivenza sociale (vedi ————link————Sent Cass Pen n. 196/2002, Cass.pen, Sez.I, n, 3346 dd. 27.01.2012 )
  • In caso di recidiva, devono essere trascorsi 8 anni se si tratta di reati commessi da recidivi, così come previsto dall’art 99 cp e di 10 anni se a richiederla sono i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. In ogni caso il termine per ottenere la riabilitazione penale di come dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in oltremodo.
  1. A chi rivolgere l’istanza di riabilitazione

L’istanza di riabilitazione penale va redatta in carta semplice tramite avvocato con procura, con firma autentica, oppure può essere sottoscritta personalmente e depositata presso il Tribunale di sorveglianza del distretto di Corte d’Appello in cui l’interessato ha la residenza oppure del luogo di condanna se l’istante risiede all’estero.

Se l’istanza è predisposta da un avvocato con procura, l’interessato può fare istanza per ottener il gratuito patrocinio a spese dello stato, se rientra nei parametri reddituali e nei requisiti di legge per ottenere il beneficio (vedi link———DPR 115/2002)

L’Ufficio del Tribunale di sorveglianza competente si fa carico dell’istruttoria e depositata l’istanza per la riabilitazione legale, provvede ad acquisire la copia della sentenza, dei certificati del campione penale  e la prova del risarcimento dei danni.

Infatti il condannato deve aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Il condannato deve aver pagato le spese processuali oppure se si trova nell’impossibilità di risarcire il danno deve addurre documentazione giustificative.

L’istituto della riabilitazione ha una funzione premiale e promozionale collegata al pieno reinserimento sociale del condannato.

L’istituto, in altre parole, ha lo scopo di restituire, a chi provi di essersi ravveduto, e dopo che è decorso un certo lasso di tempo dall’espiazione della pena, alcune facoltà perse in conseguenza alla condanna penale.

La capacità giuridica del condannato e quindi reintegrata com’era prima della condanna.

Può essere chiesta anche quando si riferisce ad una condanna per cui è stata applicata la sospensione condizionale della pena ed il reato si è estinto per il decorso previsto.

La buona condotta, fondamentale requisito della misura estintiva delle pene accessorie andrà argomentata ed illustrata in modo appropriato.

Il condannato deve attivarsi a proporre un risarcimento adeguato alla persona offesa.

  1. Documentazione da allegare all’istanza:

Il richiedente deve produrre tutta la documentazione idonea a provare la buona condotta producendo:

  • Estratto della sentenza irrevocabile
  • Certificato di espiata pena in caso di carcerazione
  • Certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia
  • Certificato del casellario giudiziale
  • Prova dell’avvenuto risarcimento del danno alla P.O. o la dichiarazione liberatoria della P.O. di non aver nulla a pretendere
  • Documentazione del percorso lavorativo e di studio effettuato dal riabilitando dopo la condanna
  1. Modalità di svolgimento dell’udienza:

Viene poi fissata udienza di trattazione (nel termine dell’istruttoria) di cui viene avvistato l’interessato ed il difensore, obbligato a partecipare all’udienza in camera di consiglio. Il condannato può essere sentito personalmente se lo chiede.

L’udienza si svolge alla presenza del Procuratore Generale (Pubblica Accusa), del difensore e del Giudice.

La decisione (ordinanza) se sfavorevole può essere impugnata in Cassazione.

Se concessa, la riabilitazione viene annotata nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento e nel casellario giudiziale.

Viene data comunicazione al Comune  di residenza tramite l’ ufficio elettorale.

Da ultimo, per ottenere il rinnovo del passaporto valido all’espatrio è necessario dar prova dell’avvenuto risarcimento del  danno alla P.O. e del pagamento delle spese di giustizia.

Avv. Paola Turello, diritto penale, Udine

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